Biografie storiche e didattiche degli istituti scolastici 1861-1880

Regolamento organico per la Scuola Normale e Convitto Femminile di Basilicata, Potenza, Stabilimento Tipografico Favatà, 1876, Regolamento Della Biblioteca Circolante Del Pio Istituto Delle Gerolomine In Potenza, Potenza, Stabilimento Tipografico Favatà, 1880

1861 - 1880
Clelia Tomasco, Fulvio Delle Donne
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Data del documento: 1861 - 1880

Forma del manoscritto: modern_print

Funzione: narrative

Fonte: literary

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1861 - 1880

Regolamento organico per la scuola normale e il convitto femminile di BasilicataPotenza, Stabilimento Tipografico di G. Favatà 1876

DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 A provvedere alla scarsezza generalmente lamentata nella Provincia di buone Insegnanti è istituita a Potenza a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale e con sussidi governativi una Scuola Normale Femminile con Convitto e con due Corsi Preparatori, costituiti dalla 3a e 4a elementare. ART. 2 L'insegnamento è ripartito in 5 anni, due cioè da compiersi nelle Classi preparatorie, e tre nelle Normali. ART. 3 I corsi si aprono al 15 Ottobre, e chiudonsi al 15 Agosto. Gli esami finali avran luogo entro la prima quindicina d'Agosto. ART. 4 Presiede al Convitto una Direttrice, una Maestra assistente col titolo di Vice-Direttrice, ed una Assistente Economa. Vi è addetto un sufficiente numero d'inservienti. È preposto ai Corsi Normali e Preparatorii un Direttore; ai varii insegnamenti sono destinati Professori, sia come Titolari, sia come Incaricati. Vi sarà inoltre una Commissione di 12 Signore Ispettrici. Un Medico ed un Chirurgo presteranno assistenza alle Alunne del Convitto. ART. 5 La nomina del Direttore, della Direttrice, della Maestra assistente, dell'assistente Economa, de' Professori, sia Titolari che Incaricati, delle Signore Ispettrici, e del Personale Sanitario spetta esclusivamente alla Deputazione Provinciale. Quello del personale di basso servizio è di competenza del Consiglio Direttivo. La Direttrice dovrà essere munita di patente Normale di grado Superiore; per la Maestra assistente basterà quella di grado Inferiore. ART. 6 Salvi i dritti e l'ingerenza legittima dell'Autorità governativa Scolastica, la Deputazione Provinciale ha la direzione suprema ed amministrazione dell'Istituto e la esercita a mezzo di un Consiglio Direttivo, presieduto dal Prefetto, e composto, oltre del Direttore delle Scuole e della Direttrice del Convitto, da tre Deputati Provinciali, e da tre distinti cittadini a scelta della Deputazione medesima. Un impiegato della Provincia designato da Prefetto Presidente compie presso il Consiglio le funzioni di Segretario. I tre Deputati Provinciali e i tre altri componenti il Consiglio durano in ufficio un biennio e si rinnovano per metà ogni anno nella prima quindicina di Ottobre. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il Deputato che all'uopo verrà delegato del Presidente medesimo. DELL'AMMISSIONE AL CONVITTO ED ALLE SCUOLE. ART. 7 Presso il Convitto sono posti a pagamento e posti gratuiti e semigratuiti a spese del Governo e della Provincia, riserbati quest'ultimi a giovinette di civili famiglie nate e domiciliate nella Provincia, ma dimoranti fuori di Potenza, che giustifichino di non avere mezzi sufficienti per mantenersi nel Capoluogo. Le alunne a pagamento, come le allieve esterne, possono essere native di qualunque Provincia del Regno, e dovranno pagare le prime lire 300 annue a trimestri anticipati, oltre presentarsi fornite d'un conveniente corredo come alla Tabella annessa al presente Regolamento. Tanto le alunne a pagamento, quanto quelle a posti gratuiti e semigratuiti dovranno all'entrare nel Convitto depositare nelle mani della Direttrice la somma di lire 15: per far fronte alle piccole spese di acquisto di oggetti scolastici e dei lavori donneschi. Le allieve esterne pagheranno anticipatamente lire 3: mensili. ART. 8 I posti gratuiti e semigratuiti si conferiscono per concorso di esami, e le prove saranno determinate secondo la rispettiva classe. ART. 9 Il giudizio sull'ammissione al concorso spetta alla Deputazione, quello sulle prove del concorso sarà profferito da una Commissione esaminatrice, che verrà nominata dall'Autorità scolastica e presieduta da un membro della Deputazione Provinciale a scelta di questa. ART. 10 Per essere ammesse al concorso come sopra le aspiranti dovranno presentare al Presidente della Deputazione Provinciale non più tardi del 1 Ottobre di ciascun anno le domande corredate dai seguenti documenti, indicando il corso, cui desiderano essere ammesse. 1. Attestato di moralità e di appartenere a civile famiglia, rilasciato dall'Autorità Municipale. 2. Idem di Vaccinazione o di Vaiolo naturale. 3. Fede di nascita, da cui risulti che le aspiranti sono native della Provincia e che abbiano compiuto gli anni 15 se aspiranti al 1° Corso Normale ed in ogni caso non abbiano passato i 18. 4. Fede medica comprovante la sana e valida costituzione dell'Aspirante. 5. Documento rilasciato dall'autorità municipale, da cui risulti essere notorio che la famiglia dell'Aspirante non è in posizione di sostenere in tutto o in parte (secondo la dimanda sia pel posto gratuito o semigratuito) le spese di mantenimento del Convitto. ART. 11 In caso di parità di merito saranno preferite le più povere, e fra queste le Orfane. ART. 12 Il beneficio del posto gratuito si perde quando negli esami finali non siasi dall'alunna ottenuta l'approvazione pel passaggio alla Classe. ART. 13 Gli stessi documenti di cui all'art. 10, tranne il primo alinea del Num. 3, e ad eccezione di quelli di cui ai Num. 5, dovranno essere esibiti dalle allieve che intendono essere ammesse al Convitto a pagamento e da quelle che vorranno frequentare come esterne l'Istituto. La dimanda per queste basterà sia presentata alla Segreteria del Consiglio Direttivo nell'epoca di cui all'art. 10, e non saranno effettivamente ammesse se non previo esame a seconda del corso cui aspirano. DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. ART. 14 Il Consiglio Direttivo, sia immediatamente, sia a mezzo del Direttore o della Direttrice, provvede al regolare andamento tanto nella parte scolastica e disciplinare, quanto nella parte finanziaria ed economica di tutto l'Istituto: dà tutti i provvedimenti ordinarii e d'urgenza, salvo in questo caso di riferirne alla Deputazione Provinciale; corrisponde colle Autorità governative: attribuisce i premii e le lodi alle Convittrici e alle Esterne: infligge alle une ed alle altre le note di biasimo e tutte le altre punizioni consentite dai vigenti regolamenti scolastici, non esclusa quella dell'espulsione dalla Scuola e dal Convitto. ART. 15 Esso si raduna ordinariamente una volta al mese nel locale del Convitto e in circostanze imprevedute il Presidente lo convoca straordinariamente. Basta la presenza di 2 consiglieri, oltre il Presidente, il Direttore e la Direttrice, per la validità delle deliberazioni, ed in seconda convocazione, qualora niuno intervenga, provvede il Presidente, salvo riferire al Consiglio alla sua prima e legale adunanza. DELLA DIRETTRICE. ART. 16 Alla Direttrice è affidata la sorveglianza sulla condotta morale e civile delle allieve del Convitto, ne cura la disciplina, ne invigila gli studii, tiene vivo nel loro animo l'affetto verso la famiglia e la patria e coltiva in esso il sentimento del pudore e della dignità della donna. Cura la massima economia domestica, tiene sotto diretta custodia le provviste di ogni genere nell'interesse del Convitto e sorveglia alla perfetta nettezza dei locali; cura che le alunne siano cortesi nei modi, polite e composte nella persona, semplici ed uniformi nelle vesti, e che nel Convitto sia assolutamente bandito l'uso del Dialetto. Tiene il registro di condotta delle Convittrici secondo il modulo che le verrà prescritto dal Consiglio Direttivo; propone al Consiglio stesso le lodi ed i biasimi: infligge le punizioni disciplinari consentite dai Regolamenti ed in caso d'urgenza prende ogni altro provvedimento, salvo il riferirne entro le 24 ore al Presidente del Consiglio Direttivo. Ha a sua disposizione e dipendenza nel disimpegno delle rispettive attribuzioni tanto la Maestra assistente e l'assistente Economa, quanto tutto il personale di basso servizio addetto al convitto. D'accordo col Direttore della Scuola stabilisce gli Orarii delle lezioni e quant'altro è necessario a far sì che l'andamento di queste non sia in disaccordo colle disposizioni interne del Convitto e viceversa. ART. 17 È obbligo della Direttrice di tener sempre l'occhio vigile sulle Convittrici, anche durante l'orario scolastico e specialmente nelle ore dei pasti e di ricreazione. Sarà suo dovere di trovarsi in piedi la mattina appena suonata la sveglia e d'invigilare alla levata puntuale delle allieve, come sará suo obbligo di non ritirarsi la sera nella sua stanza, se non dopo essersi personalmente accertata che tutte le Alunne sono coricate. DELLA MAESTRA ASSISTENTE. ART. 18 Principale dovere della Maestra assistente è l'insegnamento dei Lavori Donneschi nelle ore a tal compito destinate e curare la disciplina delle giovani durante le lezioni a seconda di quanto le verrà prescritto dal Direttore delle Scuole, dal quale, durante l' orario scolastico, essa esclusivamente dipende. D'ordine dello stesso Direttore, intesa la Direttrice, surrogherà, occorrendo, maestre delle classi preparatorie. É pure fra le attribuzioni della Maestra assistente l'invigilare alle sale di studio, ai dormitorii e ai luoghi di ricreazione e collaborare colla Direttrice perchè vi sia mantenuta la maggiore disciplina e nettezza. Durante l'ore di studio potrà dalla direttrice essere delegata a sentire le lezioni di quelle alunne che fossero state a ciò raccomandate dal direttore. È ad esclusiva cura della Maestra assistente la vigilanza alle guardarobe delle biancherie e degli abiti delle alunne. In caso di assenza o d'impedimento della Direttrice ne compierà le veci. DELL'ASSISTENTE ECONOMA. ART. 19 L' Assistente Economa è ad immediata disposizione della Direttrice per quanto riguarda l'economia interna del Convitto. 1. Essa invigila particolarmente all'infermeria, sorveglia che alle inferme sia usata la debita cura, assiste alle visite mediche e veglia per la stretta osservanza delle prescrizioni sanitarie. 2. Ha in consegna e cura che siano conservati gli effetti di cucina e di tavola. 3. Provvede per la regolare lavatura delle biancherie sì d'uso comune, sì di uso personale delle allieve, tenendone distinti notamenti o conteggi. 4. Provvede che la cucina e le mense siano mantenute in istato di perfetta nettezza. 5. Riceve ogni mattina dalla Direttrice la consegna delle provviste, sì di combustibili, sì di commestibili necessarii al consumo della giornata in base ad una tabella di fabbisogno, che che nella sera precedente avrà essa stessa avuto cura di compilare a seconda del numero delle allieve tanto sane quanto ammalate. Tanto alla consegna e peso de' generi di vittitazione, quanto alla sorveglianza in cucina delle preparazioni delle vivande, all'apparecchio e sparecchio delle mense, quanto alla vigilanza ed assistenza delle alunne ammalate l' Economa sarà assistita per turno da un'allieva del convitto a scelta della Direttrice, la quale avrá cura di conciliare questo servizio con gli altri doveri dell'alunna. DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA. ART. 20 Il Direttore delle Scuole, oltre ad essere organo immediato del Consiglio Direttivo, invigila tutto quello che può promuovere il prosperamento delle scuole medesime. Inoltre 1° Ha cura della tenuta dei Registri giornalieri di scuola, in uno dei quali sarà notata la media mensile dei punti ottenuti da ciascuna allieva. 2. Informa mensilmente, ed occorrendo anche più spesso, il Presidente del Consiglio Direttivo sul profitto e la condotta delle alunne interne, ed invia per le esterne analoghe informazioni alle rispettive famiglie. 3. Impartisce note di lode e di biasimo nei limiti consentiti dai vigenti regolamenti governativi e propone al Consiglio Direttivo i premi e i provvedimenti disciplinari che eccedono la sua competenza. 4. Designa giornalmente alla Maestra assistente le ore e i Corsi ai quali la medesima deve assistere. Ha a sua esclusiva dipendenza, durante l'orario scolastico, l'inserviente bidella. 5. Convoca il Collegio de' Professori tutte le volte che lo crede necessario, e nel caso di divergenza di opinioni tra esso e il Consiglio, ne riferisce al Presidente del Consiglio Direttivo. 6. Ogni bimestre trasmette al Consiglio Direttivo una sommaria relazione sull'andamento delle singole scuole con quelle proposte che crederà del caso pel miglioramento delle scuole stesse. Una più ampia e dettagliata relazione sarà da lui presentata al Consiglio al compiersi del 1° Semestre e un Rapporto complessivo dettagliato al chiudersi delle scuole. 7. Visita le scuole almeno due volte al mese che sia interrogando le alunne, sia assistendo alle lezioni, si accerta se l'opera degl'insegnanti proceda a dovere. DEI PROFESSORI. ART. 21 I Professori hanno il dovere di dare le lezioni nei rispettivi corsi attenendosi strettamente ai programmi governativi e all'orario stabilito d'accordo col Direttore delle scuole e la Direttrice del Convitto. Faranno a mezzo del Direttore tutte quelle proposte al Consiglio Direttivo che crederanno più utili al migliore andamento sì delle rispettive scuole, sì dell' insegnamento in generale. Ciascun Professore terrà un registro secondo il Modulo somministrato dal Consiglio Direttivo nel quale saranno giornalmente prese note della condotta e del profitto di ciascuna allieva. DELLE ISPETTRICI. ART. 22 Le Signore Ispettrici hanno il compito di recarsi giornalmente e per turno nel Convitto verificare in quali modi sia mantenuta la disciplina, se i dormitorii e tutti gli altri locali del Convitto sieno mantenuti nella debita proprietà e decenza. Entrerà pure nelle loro attribuzioni verificare se le alunne si mantengono nella dovuta polizia della persona, compostezza e semplicità sì nell'acconciamento del capo, sì nelle fogge del vestiario. Avranno il dritto di assistere alle lezioni e sopravvegliare specialmente all'insegnamento dei lavori donneschi. Per quanto riguarda quest'ultimi le Signore Ispettrici avranno ragione di esigere che le allieve eseguano sotto i loro occhi quelli che crederanno più necessarii ed opportuni. Le Signore Ispettrici in fatto di questi lavori femminili avranno cura che si lascino da parte quei lavori che sono più di ornamento e di lusso e che le allieve si esercitino di preferenza in quei lavori di maglia, di taglio e di cucito, specialmente in biancheria, che sono di uso più comune e giornaliero presso le famiglie. Avendo qualche proposta od osservazione a fare, le Signore Ispettrici si rivolgeranno alla Direttrice presso la quale deve esistere un registro, ove sarà presa nota di tali osservazioni e proposte. Trattandosi di avvertenze gravi che si riferiscano a morale e disciplina, le Signore Ispettrici rivolgeranno direttamente le loro osservazioni e proposte al Presidente del Consiglio Direttivo o a chi ne fa le veci. ART. 23 Nella prima settimana dell'apertura del Convitto il Presidente del Consiglio Direttivo convocherà le Signore Ispettrici e provvederà che d'accordo si stabilisca fra le medesime un turno d'ispezione. ART. 24 Le Ispettrici finalmente hanno il dritto di assistere agli esami e tre di esse, di comune scelta, saranno chiamate a dar voto deliberativo sul conferimento dei premii per lavori donneschi e di disegno applicato al ricamo. DELLE ALLIEVE. ART. 25 Le convittrici debbono: 1.° Adempiere ai doveri di Religione e mostrarsi sempre docili, ubbidienti e rispettose. 2.° Osservare strettamente l'orario e tutte le norme disciplinari che verranno prescritte pel buon andamento del Convitto. 3.° Dovranno avere la massima cura della pulitezza e decenza della propria persona e delle loro masserizie e suppellettili. 4.° Avranno cura egualmente delle cose dell'istituto, e ogni guasto che provenga da disattenzione o incuria dell'alunna, andrà a carico della colpevole, e ove questa venisse dalle compagne maliziosamente occultata, andrà a carico comune di esse. 5.° Non entranno in dimestichezza con le persone di servizio, nè le potranno adoperare per servizii particolari: in caso di bisogno si rivolgeranno, secondo le circostanze, sì alla Signora Direttrice, sì alla Maestra assistente od assistente Economa. 6.° E assolutamente vietato alle convittrici di affacciarsi ai balconi, aver colloqui con persone estranee se non nella sala di ricevimento e previo l'esplicito permesso della Direttrice e alla presenza di Lei o di persone da lei delegate. 7.° Al levarsi e coricarsi dovranno le alunne osservare la massima compostezza e riservatezza. 8.° Al segno della levata abbandoneranno immediatamente il letto e prontamente si vestiranno e provvederanno a tutte le occorrenze di una decente toletta, non trascurando di rifare il proprio letto e mettere a sesto il rispettivo vestiario. Un'allieva per turno per ciascuna camerata avrà cura ogni mattina di scopare il rispettivo dormitorio. 9.° Al tempo del desinare, salvo rare circostanze e solennità da designarsi dalla Direttrice, sarà osservato il più perfetto silenzio. Nessuna allieva potrà sedersi o levarsi da mensa prima dell'ordine della Direttrice: come a nessuna allieva sarà permesso sotto alcun pretesto di conservare i rilievi del proprio pranzo e portarli fuori del Refettorio per consumarli in ore fuori de' pasti ordinarii. Non è punto lecito lagnarsi fra di loro della qualità e quantità del vitto: ogni rimostranza dovrà essere fatta alla Direttrice nella sua stanza e dopo il desinare. 10.° Le ore di studio saranno determinate in un orario redatto dalla Direttrice, sentito il Direttore della scuola ed approvato dal Presidente del Consiglio Direttivo. Quest'orario però non conterrà meno di 6 ore al giorno, oltre una mezz'ora per accudire alla nettezza personale ed un'altra ora di particolari lavori donneschi, nella quale ogni alunna dovrá provvedere ai bisogni del proprio vestiario ed acconciatura. 11.° Durante le ore di lavoro e di studio sarà osservato il più perfetto silenzio. 12.° Nessuna alunna terrà libri estranei a quelli loro prescritti dai rispettivi insegnanti. La lettura di libri istruttivi ed educativi potrà essere fatta in ore speciali e sui libri preventivamente approvati dalla Direttrice. 13.° Il passeggio si farà due volte la settimana, ove il tempo lo permetta, nei giorni e nelle ore designate dalla Direttrice, che dovrà accompagnare le alunne insieme alla Maestra assistente. La passeggiata è obbligatoria per tutte, tranne casi di constatata infermità. Nessuna alunna potrà essere dispensata dall'indossare il prescritto uniforme. Nelle passeggiate le alunne dovranno più gelosamente curare la compostezza e la decenza sì nell'andamento, sì nel vestiario ed acconciatura specialmente del capo. Ogni piccola mancanza durante la passeggiata sarà punita con un grado maggiore di pena, che porterebbe l'istessa mancanza commessa nell'interno del Convitto. 14.° Nessuna convittrice potrà scrivere e ricevere lettere che non siano passate per le mani della Direttrice. 15.° Sarà permessa l'uscita di qualche ora unicamente col padre o colla madre o con chi ne fa legalmente le veci, e ciò sotto la responsabilità della Direttrice e solamente a quelle alunne che non abbiano alcuna nota di biasimo nei Registri. A nessuna sarà permesso mai pranzare fuori del Convitto, o tornare a casa senza ragioni di grave momento che dovranno essere riconosciute giuste dal Presidente del Consiglio Direttivo. 16.° La ricreazione si farà in luogo ed ora determinata; lo schiamazzo e le grida sono severamente proibite. 17.° Essendo inferma un'alunna, sará destinata dalla Direttrice un'altra alunna nelle ore non destinate all'insegnamento o allo studio, per la speciale assistenza dell'ammalata. 18.° Nessuna alunna sotto verun pretesto potrà allontanarsi dalle compagne e rientrare nei dormitorii, le cui porte dovranno rimanere costantemente chiuse e le chiavi esserne custodite da persona di speciale fiducia della Direttrice. ART. 26 La porta esterna del Convitto dovrà assolutamente essere chiusa alle ore 24 della sera, nè dopo quell'ora alcun estraneo sotto alcun pretesto, salvo i diritti delle Autorità Governative, potrà essere introdotto nel Convitto, come nessuna persona del Convitto potrà sotto alcun pretesto uscire dal Convitto medesimo. Resta fatta eccezione pel Presidente e componenti il Consiglio Direttivo, le Signore Ispettrici di turno e pel personale Sanitario, ai quali resta libera la facoltà di entrare a qualunque ora nel Convitto. Egualmente ne potranno uscire anche in ore vietate e per ordine espresso della Direttrice persone di servizio in caso di urgente infermità di alcuna, sia per la chiamata dei Professori sanitarii, sia per la provvista dei medicinali. DEL PERSONALE INSERVIENTE. ART. 27 È addetto al Convitto quel numero di persone di servizio che verrà ritenuto sufficiente dal Consiglio Direttivo. Una di queste persone di servizio sarà esclusivamente addetta alla cucina, ed un'altra, durante le lezioni, compierà l'ufficio di Bidella. A quest'ultima farà carico la pulizia delle scuole. Tutto il personale inserviente, salvo per quello che riguarda la bidella durante l'orario delle Scuole, sará a dipendenza della Direttrice, la quale trasmetterà i suoi ordini sia direttamente, sia a mezzo della Maestra assistente e dell'assistente Economa. Le persone di servizio dovranno mantenere il più grande riserbo verso le convittrici e allo stesso tempo non potranno prestarsi a nessuno invito od ordine delle medesime, salvo i casi preveduti in questo regolamento, se non previa intesa e permissione della Direttrice. DELLA PUNIZIONE E DEI PREMII. ART. 28 Al chiudersi dell'anno scolastico, compiuti gli esami finali, le alunne sì interne che esterne, le quali siansi distinte per regolarità di condotta e per profitto negli studii, saranno a cura della Deputazione Provinciale, rimunerate di premio corrispondente. Questi premii saranno, uno di 1° grado, un altro di 2° grado ed altri di 3° grado che per numero corrisponderanno ad uno per ciascun Corso. Il premio di 1° grado consisterà in un Libretto della Cassa di Risparmio Postale intestato all' alunna per la somma di L. 50: il premio di 2° grado consisterà in un consimile Libretto per l'ammontare di L. 25; e quei di 3° grado nel dono di un Volume d'Opera Educativa con impressovi a carattere d'oro il nome dell'Alunna premiata. Vi saranno menzioni onorevoli consistenti in Diploma a stampa. Il premio di 1° grado sarà conferito a quell'allieva Convittrice che al maggiore profitto negli studii avrà unito il merito della più esemplare condotta. Quello di 2° grado all'alunna Convittrice che ottenuta una distinta approvazione negli esami si sarà più segnalata per profitto nei lavori dell'arti donnesche e che non avrà durante l'anno riportato relativamente alla condotta nessuna nota di biasimo. I premi di 3° grado saranno conferiti a quella alunna di ciascun corso che più si sarà distinta per diligenza e profitto, non disgiunta da buona condotta. I premi saranno conferiti dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà su relazione d'una Commissione Esaminatrice, nominata a sensi dell'art. 8 e sentito il parere del Direttore della Scuola, della Direttrice del Convitto, e delle due Ispettrici di turno. Le punizioni a seconda della gravità delle mancanze consistono: 1° Nell'ammonizione semplice data dal Direttore o dalla Direttrice. 2° Nell'ammonizione con registrazione di note di biasimo data dal Direttore o dalla Direttrice. 3° Nell'ammonizione grave data dal Presidente del Consiglio Direttivo e notata nel Registro. 4° Nell'ammonizione gravissima data dal Presidente del Consiglio Direttivo con l'intervento dei membri del Consiglio stesso, in presenza della Direttrice e del Direttore con annotazione nel Registro. 5° Nell'espulsione dalle Scuole o dal Convitto. L'espulsione dalle scuole sarà pronunciata dal Consiglio Direttivo su rapporto del Direttore delle scuole, udito il Consiglio de' Professori. L'espulsione dal Convitto sarà pronunciata dal detto Consiglio Direttivo su rapporto della Direttrice, sentito il parere delle due Signore Ispettrici di turno. La espulsione dalla Scuola contiene l'espulsione dal Convitto e viceversa. DELLA GESTIONE ECONOMICA DELL'ISTITUTO. ART. 29 Il Consiglio Direttivo compila annualmente e sottopone all' approvazione della Deputazione Provinciale il Bilancio presuntivo dell'Istituto e sottopone all'approvazione della Deputazione Provinciale medesima il relativo Conto consuntivo. ART. 30 Le spese pel vitto e per tutto l'altro che può occorrere al mantenimento dell'Istituto stesso saranno di preferenza fatte per appalto. ART. 31 Il vitto giornaliero delle alunne sarà regolato da una tabella formata dal Consiglio suddetto e non potrà essere modificata che dallo stesso Consiglio. ART. 32 Per le Convittrici inferme sarà provveduto giornalmente a seconda le prescrizioni dietetiche dei professori curanti. ART. 33 Ogni provvista verrà notata in doppio registro, l'uno da essere conservato presso la Direttrice del Convitto con la controfirma di un Delegato del Consiglio direttivo, e l'altro da conservarsi nella Segreteria del Consiglio Direttivo controfirmato dalla Direttrice del Convitto. In tale registro sarà indicata la data dell'acquisto, il genere, il peso o la quantità ed il prezzo del genere acquistato. ART. 34 La Direttrice del Convitto di mano in mano che il bisogno lo richiede, ove non vi sia stato luogo ad appalto, proporrà al Consiglio Direttivo le provviste necessarie, che consentite dal Consiglio, verranno consegnate alla medesima Direttrice, che dopo, presente le debite annotazioni, ne rimarrà contabile. ART. 35 L'acquisto dei generi non atti alla conservazione verrà fatto giornalmente in piazza d'ordine della Direttrice a mezzo della persona di servizio a ciò destinata: a tale effetto la Direttrice avrà a disposizione una somma sufficiente della quale renderà conte alla fine di ciascun mese al Consiglio Direttivo. ART. 36 Oltre il registro di cui all'Art. 33, la Direttrice ha il dovere di tenere un registro giornaliero nel quale verranno annotate tutte le prelevazioni de' generi in magazzino con di fronte l'accertamento del N°. delle persone pel mantenimento delle quali si sarà dovuto provvedere. ART. 37 Alla fine di ciascun mese tale registro sarà sotto-posto all'esame del Consiglio Direttivo, il quale dalle risultanze di esso, col confronto del registro di magazzino, curerà il ripieno delle provviste. ART. 38 Sulle somme di pertinenza delle Alunne e di cui è parola all'Art. 7 la Direttrice farà le spese per oggetti di studio e di arti donnesche necessarii a ciascuna alunna, tenendone tanti distinti conteggi, quante sono le alunne stesse. Per gli oggetti occorrenti di Cancelleria all'ufficio di Direzione delle Scuole e del Convitto provederà il Consiglio Direttivo su richiesta del Direttore e della Direttrice. ART. 39 Salvo le disposizioni generali e normali, di cui agli articoli precedenti, l'azienda economica dell'Interno del Convitto, verrà regolata con più dettagliate e speciali discipline che verranno impartite dal Consiglio Direttivo, secondo i bisogni e a seconda dell'esigenza dell'esperienza. DISPOSIZIONI TRANSITORIE. ART. 40 Le disposizioni di cui all'articolo 7 per quanto riguarda la condizione civile della famiglia non è applicabile alle Convittrici che alla data del presente trovansi regolarmente ammesse nel Convitto: le disposizioni che riguardano il corredo e il deposito cominceranno ad avere applicazione con l'anno 1877-78. La tassa mensile per le esterne è mantenuta per l'anno 1876-77 a Lire 2,00. Potenza 2 Dicembre 1876. Visto ed approvato Il Prefetto Presidente della Dep. Prov. Lamponi I Deputati CAV. PIERRI FRANCESCO. AVV. TRIVIGNO GIUSEPPE. AVV. MONTESANO DOMENICO. CAV. CICCOTTI PASQUALE. CAV. DOTT. LACAVA MICHELE. Il Segretario Capo P. A. ROMANO.




Regolamento della biblioteca circolante del Pio Istituto delle Gerolomine in PotenzaPotenza, Stabilimento tipografico di G. Favatà 1880

Titolo primo della Biblioteca Circolante CAPO PRIMO Istituzione della Biblioteca. Art. 1° - É istituita presso il Convitto delle Gerolomine una Biblioteca Circolante, della quale si potranno giovare le giovinette di esso Convitto, le alunne interne ed esterne della Scuola Magistrale Femminile, gl'insegnanti, e le persone preposte all'istruzione ed all'educazione di ambidue gl'Istituti. Essa perciò raccoglie libri di sana morale, che non contengano massime contrarie allo Statuto fondamentale del nostro Regno, e che precipuamente trattino di discipline riflettenti l'istruzione primaria e quella normale. Art. 2° - La Biblioteca è mantenuta con fondi stanziati annualmente nel Bilancio delle Gerolomine, e con offerte in danari e in libri, fatte da privati o Corpi Morali. Art. 3° - I libri saranno tutti serbati e custoditi in appositi scaffali con graticci di ferro chiusi a chiave. Saranno legati e disposti secondo il loro sesto, e possibilmente ordinati secondo le seguenti categorie: 1. Libri di lettura per le Classi Elementari. 2. Trattati di Grammatica, di bello scrivere, di Critica, Storia della patria letteratura e di quella comparata, filologia. 3. Classici, e in genere buoni scrittori. 4. Storia. 5. Geografia. 6. Scienze Speculative. 7. Pedagogia. 8. Ginnastica. 9. Etica. 10. Trattati di Religione e di Storia Sacra. 11. Matematiche. 12. Scienze fisiche. 13. Disegno. 14. Vocabolari e Dizionari. Art. 4° - Ogni volume porterà un cartello al di dentro della coperta, il quale indicherà il costo dell'opera intera, compresa la legatura, e se sia stata acquistata o ricevuta in dono. Art. 5° - Il catalogo sarà formato dal Presidente delle Gerolomine coll'assistenza della Direttrice del Convitto e dal Segretario della Commissione Amministrativa, i quali lo sottoscriveranno. Come si abbiano nuove opere, verranno registrate col metodo indicato di sopra. Il catalogo delle opere sarà in doppio originale, dei quali uno verrà depositato nell'Archivio della Commissione Amministrativa, l'altro nelle mani della Direttrice. CAPO SECONDO Dell'ufficio del Bibliotecario. Art. 6° - L'uffizio di Bibliotecario verrà esercitato dalla Direttrice del Convitto delle Gerolomine, e in sua assenza verrà sostituita dalla Vice-Direttrice. La Direttrice ha la sorveglianza su tutto il locale della Biblioteca, ed ha in custodia tutti gli oggetti che appartengono al medesimo. Di accordo col Presidente è incaricata, nel limite delle somme iscritte in Bilancio, di fare acquisto di libri e di altri oggetti utili alla Biblioteca, come pure di fare eseguire gli accomodi necessarii al locale ed al materiale del medesimo. Art. 7° - Sotto la sua responsabilità, riceverà tutte le opere e gli oggetti che si acquisteranno e si otterranno in dono per la Biblioteca. Giusta l'art. 5°, li registrerà nel catalogo, e ai sensi dell'art. 3° li riporrà negli scaffali ed eseguirà la distribuzione delle opere. Art. 8° - Vigilerà perchè niun libro od oggetto venga trafugato, alterato o guasto. Userà quindi molta circospezione nel riceversi i libri che abbia dati in lettura, affinchè se fossero alterati o guasti in qualche parte, chiami la persona manchevole al rifacimento dei danni. Ogni anno compilerà una statistica sul movimento di lettura effettuatosi nella Biblioteca. TITOLO SECONDO Distribuzione dei libri CAPO PRIMO Dei giorni e delle ore, in cui debbonsi distribuire i libri. Art. 9° — Ogni Professore, insegnante o alunna, che desideri un'opera in lettura, ne farà richiesta alla Direttrice, la quale la concederà, ove non sia data ad altri. Le opere però non verranno consegnate alle alunne se non dietro proposta o approvazione dei loro insegnanti, e del Direttore degli studi. Art. 10° - Chi riceve un libro in lettura deve apporre la propria firma in doppio su un registro Madre-figlia: la bolletta figlia, che figura come ricevuta, verrà rilasciata alla parte prendente nell'atto della restituzione dell'opera. Art. 11° - Si concederà la lettura dei libri per ordine di domanda. Nessuno può tenere in lettura nello stesso tempo più opere. Art. 12° - La distribuzione dei libri verrà fatta al Direttore degli studi ad ogni sua richiesta, ai Professori e alle Insegnanti tutte ogni giorno alle 12 meridiane, alle alunne nei giorni di mercoledì e sabato, terminata la Scuola. Art. 13. - Chiunque sciupi i volumi o li smarrisca, sarà obbligato a ricomprare l'opera intera e farla legare. CAPO SECONDO Disposizioni finali. Art. 14° - Il Direttore della Scuola Magistrale, i Professori e le insegnanti tutte hanno facoltà di proporre l'acquisto delle opere, che essi stimano utili e necessarie all'Istituto. L'acquisto si eseguirà secondo il permetteranno i mezzi finanziarii. Art. 15° - In Direzione e in ogni Scuola vi sarà copia del Catalogo, perchè il Direttore degli studi ed ogni Insegnante possano avere notizie dei libri esistenti in Biblioteca. Potenza 31 Dicembre 1879.

La Commissione amministrativa del Pio Istituto delle Gerolomine Comm. LOMONACO FRANCESCO Presidente SPOLIDORO SAVERIO Direttore AVV. CARBONE VINCENZO DOTTORE PIETRAGALLA RoccoFUCITO GIUSEPPE Segretario.