Informazioni sul Documento
Data del documento: 1911
Forma del manoscritto: modern_print
Fonte: documentary
Testo del Documento (Italian)
1911
Regio Decreto 26 gennaio 1911, n.135 Che approva e rende esecutoria l'annessa Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria.
Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia, viste le leggi 29 luglio 1879, n. 5012 (serie 3a) e 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3a), il nostro decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis (serie 32), convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3a) e le leggi 27 dicembre 1896, n. 561, 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 31 marzo 1904, n. 140, 22 aprile 1905, n. 137, 9 luglio 1905, n. 413, 30 giugno 1906, n. 272, 16 giugno 1907, n. 540, 7 luglio 1907, n. 429, 12 luglio 1908, n. 444; 21 luglio 1910, n. 580 e 29 dicembre 1910, n. 900;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; udito il Consiglio dei ministri; sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e pel tesoro, abbiamo decretato e decretiamo: è approvata e resa esecutoria la convenzione con gli annessi allegati e capitolato, per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto, di Basilicata e Calabria, stipulata addì 25 gennaio 1911 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1911.
VITTORIO EMANUELE. Luzzatti -Tedesco - Sacchi
CONVENZIONE per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria.
Fra le LL. EE. l'avv. Ettore Sacchi, ministro dei lavori pubblici, e l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato; e l'ill.mo sig. comm. ing. Giuseppe Oliva, direttore generale della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo (società anonima con sede in Milano, capitale L. 180 milioni interamente versato, ammortizzato per L. 3,769,500) delegato a stipulare come da estratto di verbale della seduta del Consiglio d'amministrazione tenuta il 29 dicembre 1910, e rilasciato in copia dal notaio dott. Domenico Moretti di Milano il 4 gennaio 1911 (allegato numero IV); e l’ill. sig. comm. avv. Giacomo Falcone, quale presidente del predetto Consiglio d'amministrazione; si è convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:
Art 1.
Oggetto della concessione. Il Governo concede alla Società italiana per le strade ferrate de Mediterraneo:
1° la costruzione e l'esercizio delle seguenti linee e tronchi a scartamento ridotto di m. 0.95, e della complessiva lunghezza di km. 998:
a) Bari-Grumo- Matera - Ferrandina - Pisticci - Valle della Salandra - Valle del Sauro - Armento - Valle dell’Agri, km. 251; esclusi il 1° e 2º lotto del tronco Altamura- Matera, in corso di costruzione a cura del Governo;
b) Potenza (stazione inferiore - Laurenzana -Valle del Scimi-Novateri, escluso il tronco Guardia Perticara - San Martino, comune alla linea precedente, km. 131;
c) Gravina - Valle del Bradano – Acerenza - Avigliano, km. 84;
d) Lagonegro - Castrovillari - Spezzano Albanese, km. 80, escluso il tronco Castrovillari - Spezzano Albanese, in corso di costruzione a cura del Governo;
e) Cosenza - Crotone per la Sila, km. 150;
f) Porto Santa Venere – Monteleone – Serra Mongiana, con diramazione a Soverato, km. 121;
g) Rogliano, all'incontro della ferrovia Sant’Eufemia - Catanzaro, km. 70;
h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica, km. 14;
i) Gioiosa -Piana di Palmi - Gioia Tauro, km. 97.
Sommano km. 998.
2° l'esercizio dei tronchi seguenti, ora in costruzione a cura diretta dello Stato, della lunghezza complessiva di km. 60,143:
a) Altamura - Matera (1° e 2° lotto), km. 23,456;
b) Castrovillari - Spezzano Albanese, km. 22,863;
c) Pietrafitta - Rogliano, km. 13,824. Sommano km. 60,143.
3° l'esercizio delle seguenti linee e tronchi, della complessiva lunghezza di km. 203,960, previa interposizione del binario ridotto entro il normale, da eseguirsi a spese della concessionaria, km. 1,058,143:
a) Sicignano - Lagonegro, km. 78,250;
b) Gravina - Altamura, km. 11,620;
c) Pietragalla - Potenza, km. 18,610;
d) Cosenza - RendeSan Fili, km. 6,460;
e) RendeSan Fili - Sibari, km. 61,810;
f) Soverato, all'incontro della Rogliano con la Sant’Eufemia - Catanzaro, km. 26,710. Sommano km. 203,960.
4° l'esercizio della Cosenza - Pietrafitta, previa trasformazione dello scartamento normale in ridotto a cura e speso della Società, lunghezza km. 9,050.
Totale della rete km. 1,271,153.
La concessione è fatta alle condizioni della legge 21 luglio 1910 n. 583, e della presente convenzione, dei relativi allegati e capitolato, da avere per ogni effetto valore contrattuale, e sotto l'osservanza delle altro leggi vigenti, del regolamento n. 1, approvato con R. decreto 21 ottobre 1863, n. 1528, e degli altri regolamenti emanati o da emanare in quanto non sia ad essi derogato. La Società si impegna a considerare come facenti parte della rete di Basilicata o Calabria nei riguardi tutti dell'esercizio, della durata della concessione stessa (scadenza, decadenza e riscatto) della compartecipazione ai prodotti, le linee di diramazione, di prolungamento e di allacciamento alla rete concessa od a quella di Stato od a porti marittimi, delle quali abbia già presentato o sia per presentare domando di concessione, in base alle leggi 33 giugno 1889, n. 6183, 30 aprilo 1800, n. 108, 9 luglio 1903, n. 413, o le luglio 1908, n. 444, ed alle altre disposizioni in generale vigenti.
Art. 2.
Durata della concessione ed obblighi alla scadenza. La concessione ha la durata di anni 70, a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della presente convenzione. Decorso tale termine, la Società concessionaria consegnerà al Governo in buono stato di manutenzione e di conservazione tutto le opere costituenti le ferrovie o sue dipendenze quali sono indicate nell'art. 248 della legge sui lavori pubblici. Qualora la concessionaria, previa autorizzazione, adotti su talune linee o tronchi la trazione elettrica per la soppressione di tratti a dentiera, ovvero sostituisca la trazione elettrica a quella a vapore, con impianti di produzione di sua proprietà, saranno compresi fra le opere di cui sopra tutti gli impianti, macchine ed apparecchi per la produzione, trasformazione e trasmissione dell’energia elettrica sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato anche nei diritti spettanti alla concessionaria sulla quantità di acqua occorrente per le ferrovie, stabilita nei disciplinari di concessione delle derivazioni di acqua o, in difetto, sulla quantità di acqua adibita pel servizio delle ferrovie. Nel caso però di trazione elettrica con forza motrice fornita alla concessionaria da altro produttore, nelle opere, di cui al predetto articolo di legge, saranno compresi gli eventuali impianti e macchine per la trasformazione e trasmissione dell'energia dal luogo di arrivo della medesima, da parte dell'officina produttrice sino ai veicoli motori, subentrando lo Stato nei contratti in corso fra la concessionaria ed il produttore dell'energia. Il Governo acquisterà a prezzo di stima, e nei limiti richiesti per un regolare esercizio, gli oggetti mobili di cui all'art. 249 della legge sui lavori pubblici, ancora autorizzabili in servizio delle ferrovie concesse. Oltre agli obblighi stabiliti 114 nei predetti articoli 218 e 249, la Società concessionaria avrà quello di provvedere a che sia assicurata la possibilità di continuare il servizio oltre la scadenza della concessione.
Percio tutti i contratti che, per qualunque oggetto attinente all'esercizio, venissero stipulati dalla concessionaria per un tempo eccedente il termine della suddetta scadenza, dovranno essere previamente comunicati al Governo per l’approvazione.